Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
Per le attività economiche svolte nei centri storici dei comuni vengono istituiti contributi a fondo perduto sulla falsa riga di quelli di cui al decreto Rilancio
Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 del c.d. decreto agosto (si attende il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale), spunta il nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici ed in particolare nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana.
Le città sono state individuate sulla base delle ultime rilevazioni statistiche rese disponibili da parte delle pubbliche amministrazioni
- per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 5 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni
Queste sono le città
- Venezia
- Verbania
- Firenze
- Rimini
- Siena
- Pisa
- Roma
- Como
- Verona
- Milano
- Urbino
- Bologna
- La Spezia
- Ravenna
- Bolzano
- Bergamo
- Lucca
- Matera
- Padova
- Agrigento
- Siracusa
- Ragusa
- Napoli
- Cagliari
- Catania
- Genova
- Palermo
- Torino
- Bari
Le condizioni per il contributo a fondo perduto centri storici
E’, come solito, stabilita la condizione del fatturato affinché si possa accedere al contributo. Il beneficio spetta purchè l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, deve essere inferiore alla metà dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019”.
Modalità di calcolo
Come avviene per il contributo a fondo perduto di cui al decreto Rilancio (art. 25), anche per quello in commento, l’ammontare spettante è determinato applicando una certa percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno del 2019 (l’importo del contributo non può, comunque, essere superiore a 150.000 euro).
La percentuale da applicare per il calcolo è pari al:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019.
Importo minimo
Il contributo non sarà inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Gli stessi importi minimi valgono anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.
L’importo massimo del contributo a fondo perduto è fissato a 150.000 euro. Il compito di attuazione resta nelle mani dell’Agenzia delle Entrate.